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Allegato.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 2:

            al comma 1, le parole: «3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «3 e 5 del presente decreto»;

            al comma 2, la parola: «individuano» è sostituita dalla seguente: «approvano».

        L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

        «Art. 3. - (Misure di protezione per le Zone di protezione speciale). - 1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto, fino all'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 5, comma 2, o all'adeguamento di quelli già adottati, di:

            a) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;

            b) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;

            c) effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

            d) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;

            e) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;

            f) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati negli istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio, ove è presente la stessa popolazione;

            g) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti ovvero ampliare quelli esistenti;

            h) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Ayhytia fuligula);

            i) realizzare nuovi impianti di risalita, nuovi impianti a fune permanenti e nuove piste da sci, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato ultimato il procedimento di autorizzazione, nonché fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico;

 

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            l) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione per i mezzi agricoli e per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e utilizzatori.

        2. Le regioni definiscono le norme di conservazione applicabili alle Zone di protezione speciale (ZPS) in conformità alla normativa comunitaria, tenendo conto della Guida interpretativa alla direttiva 79/409/CEE adottata dalla Commissione europea.
        3. Per la realizzazione delle centrali eoliche nelle Zone di protezione speciale (ZPS) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. La valutazione di incidenza relativa alla realizzazione di centrali eoliche deve essere basata anche su un monitoraggio dell'avifauna presente nel sito interessato di durata compatibile con il ciclo biologico della stessa e deve essere rilasciata previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS). Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle centrali eoliche che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni.
        4. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione».

        L'articolo 4 è soppresso.

        All'articolo 5:

            al comma 1, dopo le parole: «Conferenza permanente» sono inserite le seguenti: «per i rapporti» e le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;

            i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

        «2. Al fine di assicurare uno stato soddisfacente di conservazione delle specie alla cui tutela le zone ornitologiche sono preordinate, con il decreto di cui al comma 1 sono determinati i requisiti minimi uniformi che le regioni devono rispettare nel definire nelle suddette zone: le misure di conservazione di cui all'articolo 3, comma 1; la possibilità di posticipare l'apertura della stagione venatoria per specifici motivi di tutela, anche con riferimento all'esigenza di vietare la caccia nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della citata direttiva 79/409/CEE; le modalità di esercizio del potere di deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della citata direttiva 79/409/CEE; i criteri

 

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per la individuazione di altre Zone di protezione speciale (ZPS) per adeguarne numero e superficie a quanto richiesto dagli obblighi comunitari; le eventuali ulteriori misure specifiche di conservazione applicabili a ciascuna delle tipologie ambientali di cui al comma 1 e agli habitat esterni alle Zone suddette che risultino funzionali alla conservazione degli uccelli; le modalità di svolgimento di attività di arrampicata, parapendio e sorvolo a bassa quota, nonché le modalità e i tempi per la messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto, degli elettrodotti e delle linee aeree ad alta e media tensione esistenti.
        3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuati i termini entro cui le regioni devono provvedere a definire le ulteriori misure di conservazione di cui al comma 2.
        3-bis. Le regioni, nel definire i territori destinati a Zona di protezione speciale (ZPS), tengono conto anche della destinazione agroforestale dell'area interessata».

        All'articolo 6:

            il comma 2 è soppresso.

        All'articolo 7:

            al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            «a) al comma 2 le parole da: "Le deroghe" a: "direttiva 79/409/CEE e" sono sostituite dalle seguenti: "Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, e comunque di durata non superiore ad un anno, che devono essere motivati specificamente in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, alla tipologia di deroga applicata e al parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) di cui al comma 3 e che devono essere adottati caso per caso entro e non oltre il 30 giugno in base all'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979. Le deroghe"»;

            alla lettera b), le parole: «in conformità al» sono sostituite dalla seguente: «previo»;

            alla rubrica, dopo la parola: «Modifiche» sono inserite le seguenti: «all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157,».

        All'articolo 8, comma 1:

            al primo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

            il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «In difetto, le deroghe al prelievo venatorio sono inefficaci, in quanto siano in contrasto con la normativa comunitaria».

        All'articolo 9, comma 1:

            alla lettera a), le parole: «tenendo conto anche delle esigenze economiche» sono sostituite dalle seguenti: «pur tenendo conto delle esigenze economiche, ricreative e agroforestali,»;

 

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            alla lettera b), le parole: «devono essere pubblicizzati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere adeguatamente pubblicizzati»;

            alla lettera c), le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»;

            la lettera d) è soppressa;

            è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            «g-bis) all'articolo 26, comma 1, le parole: "terreni coltivati e a pascolo" sono sostituite dalle seguenti: "terreni coltivati, a pascolo e forestali, anche ricadenti nelle Zone di protezione speciale (ZPS)"».

        Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

        «Art. 9-bis. - (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
        2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le disposizioni del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, si applicano nel territorio delle medesime fino alla data di entrata in vigore della rispettiva normativa di attuazione adottata da ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».

 

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